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Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto

I commi da 291 a 295 prevedono incentivi nel settore dell’autotrasporto merci, per gli anni 2019 e 2020:

Queste disposizioni sono in favore dei giovani conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età al 1° gennaio 2019, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione e in favore delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi (che si distingue dall’attività di trasporto per conto proprio) attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 
A favore dei giovani conducenti si dispone il rimborso, da parte delle imprese entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, del 50% delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’autotrasporto per conto terzi (sono esclusi versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché per le spese relative all’acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente). Nel caso di conducenti già assunti nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dal 1° gennaio 2019, purché́ al momento della richiesta sussistano i suddetti requisiti di età e di qualifica. Le modalità̀ di richiesta e di erogazione del rimborso delle spese in questione sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro il 31 marzo 2019. 
A favore delle imprese si dispone, ai fini IRES, una detrazione totale dall’imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d’imposta.