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Bonus Formazione

4.0

Mancano pochi giorni per poter fruire del bonus formazione 4.0. Infatti, il credito d’imposta, previsto per tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, salvo un’ulteriore proroga da parte della prossima legge di Bilancio 2020, riguarda le spese sostenute fino al 31 dicembre 2019. Ai fini del beneficio, è necessario depositare il contratto di secondo livello attraverso la procedura del deposito telematico messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente può essere anche successivo allo svolgimento delle attività formative, ma deve essere effettuato, comunque, entro la fine del 2019.

Il credito d’imposta può essere fruito per attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”.

L’incentivo, istituito dalla legge di Bilancio 2018 e disciplinato dal decreto interministeriale 4 maggio 2018, è stato oggetto di proroga e modifica con legge di Bilancio 2019, che ne ha esteso la validità alle spese sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) e ha modulato la misura dell’agevolazione in base alla dimensione delle imprese.

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE AMMISSIBILI

Si tratta in particolare di: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali (ulteriori tecnologie considerate rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese potranno essere individuate con successivi provvedimenti).

CHI NE PUÒ BENEFICIARE

Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Le attività formative possono: interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing; informatica e tecniche; tecnologie di produzione.

Per ognuna di queste 3 categorie, nell’Allegato A della legge di Bilancio 2018 vengono elencati i settori nei quali svolgere la formazione (in totale sono 106 voci); essere organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno oppure essere erogate da: soggetti esterni all’impresa (accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede

Le attività formative realizzate devono essere pattuite in contratti aziendali o territoriali, da depositare, nel rispetto dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 151/2015, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, attraverso la procedura telematica messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul proprio sito internet istituzionale (www.lavoro.gov.it, sezione “Servizi”).

Detto deposito può essere effettuato anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma, comunque, entro la fine del 2019. In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019, la data di deposito del contratto non incide sulla data di inizio dell’agevolazione.

Il credito d’imposta può essere cumulato senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, l’invio dei contratti all’Ispettorato del lavoro competente costituisce una condizione di ammissibilità all’incentivo, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre il beneficio, non ravvisandosi nel quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.

COSTI AMMISSIBILI

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta sono previsti i diversi obblighi documentali. In primo luogo, è richiesto che i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali e tale certificazione deve essere allegata al bilancio.

La base di calcolo del credito d’imposta è il costo aziendale del personale dipendente (anche a tempo determinato e compresi gli apprendisti) per il periodo in cui è occupato nelle attività formative agevolabili e non il costo del corso di formazione.

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione (attraverso specifico incarico conferito a un revisore legale dei conti o a una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro di cui al D.Lgs. n. 39/2010) sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando il limite massimo annuale previsto in relazione alla dimensione aziendale.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta.

Le imprese hanno inoltre l’obbligo di conservare: una relazione che illustri le modalità organizzative. erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede. Sono ammissibili anche le spese per il personale impegnato come tutor o docente, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

MISURA AGEVOLAZIONE

La formazione può essere svolta (in tutto o in parte) in modalità e-learning ovvero on line, a condizione che le imprese adottino strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative. L’architettura dei corsi deve prevedere specifici momenti di verifica (almeno 4 per ogni ora di corso) ed un momento di verifica finale (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).

CONDIZIONI

- alle piccole imprese: nella misura del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- - alle medie imprese: nella misura del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

- - alle grandi imprese: nella misura del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 200.000 euro.

Per l’esatta individuazione della dimensione aziendale, occorre fare riferimento a quanto previsto dell’Al- legato I del regolamento (UE) n. 651/2014.

Tutta la documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare l’ammissibilità delle attività di formazione svolte e la corretta applicazione del beneficio, compresi i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal formatore esterno. Nel caso in cui le attività formative siano organizzate in modalità “on line” o “e-learning, considerando il docente è “sostituito” dalla piattaforma web, è sufficiente che la piattaforma rilasci il preciso monitoraggio delle ore e dei minuti durante i quali il dipendente ha fruito del servizio, accompagnato da una dichiarazione dello svolgimento delle attività formative (Ministero dello Sviluppo Economico, circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018).


Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione (codice tributo “6897”, istituito con la risoluzione 6/E/2019), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, ma subordinatamente all’avvenuto adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti. In pratica, la fruizione del credito d’imposta attraverso il suo utilizzo in compensazione non potrà avvenire prima dell’ottenimento da parte dell’impresa della certificazione della documentazione contabile.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il bonus non è soggetto né al limite di 250.000 euro (previsto dall’articolo 1, comma 53, della l. n. 244/2007) né al limite generale di compensabilità di imposte e contributi di 700.000 euro (di cui all’artico- lo 34 della l. n. 388/2000).

Il beneficio inoltre deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese agevolabili e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Per maggior informazioni contattare lo studio al n. 081-19524800 o via mail defazioassociati@defazioassociati.it