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Ammortizzatori sociali

È un accordo tra lavoratore e datore di lavoro al fine di risolvere bonariamente una controversia.
Al fine di risolvere bonariamente le controversie tra lavoratore e datore di lavoro, viene utilizzato il verbale di conciliazione che non è altro che  un accordo tra la parte datoriale e prestatoriale (che deve essere necessariamente assistita da un’organizzazione sindacale), e può essere esperito sia in sede sindacale , sia in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420 del codice di procedura civile.
Se il datore di lavoro ha una controversia con un lavoratore il nostro studio si occuperà di risolverla, vi seguiremo dalla trattiva con il lavoratore e l’O.S. (Organizzazione Sindacale) fino alla consegna della conciliazione all’ istituto nazionale del lavoro (INL).

Cosa bisogna inserire in un verbale di conciliazione?

  1. Le parti e gli eventuali soggetti che le rappresentano;
  2. La sede dove viene sottoscritto il verbale;
  3. I vari oggetti delle controversie relativi alla materia di lavoro;
  4. La sottoscrizione delle parti e del conciliatore (giudice, sindacalista, commissione dic conciliazione presso la INL).

Il verbale è redatto in triplice copia che poi dovranno essere consegnate alla INL del luogo in cui è stata redatta la conciliazione ai sensi dell’ ART 411 del codice di procedura civile.
L’accordo non produce alcun effetto se l’oggetto o gli oggetti degli accordi non vengono rispettati dalla parte Datoriale.
Con la sottoscrizione del verbale di conciliazione delle parti si rinuncia espressamente alla controversia, per cui si accetta tutto ciò che è compreso nel corpo del verbale, e di conseguenza la controversia risulta definitamente superata.

Nell'ipotesi in cui il verbale sia stato sottoscritto in sede sindacale, lo stesso deve essere depositato presso la INL a cura delle parti o tramite l'associazione sindacale.
Il direttore della INL, o un suo delegato, dovrà pertanto depositare il verbale di conciliazione presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza di parte, dichiara il verbale esecutivo.