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Le uniformi valutabili come dispositivi di protezione individuale

sentenza della cassazione

Le uniformi e le divise di lavoro, anche se non sono richiamate tra i dispositivi di protezione individuali da parte dell'impresa, nel caso in cui tali beni siano effettivamente funzionali alla salvaguardia del bene salute devono a tutti gli effetti essere ricompresi tra gli strumenti di protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La categoria dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) deve essere definita in base alla concreta destinazione delle attrezzature e degli accessori, tra cui possono ben essere ricompresi gli indumenti indossati dai dipendenti, alla effettiva protezione del lavoratore conto i rischi per la salute e la sicurezza insiti nelle lavorazioni a cui sono adibiti.

Precisa la Cassazione (ordinanza n. 17354 depositata lo scorso 27 giugno ) che la nozione legale di Dpi non può essere limitata a quegli strumenti che siano stati previsti dal datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi o a quelli richiesti dal Ccnl in relazione a specifiche lavorazioni svolte in azienda. Essi ricomprendono, invece, tutti quei beni, inclusi i semplici indumenti in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività lavorativa (maglie, pantaloni e giubbotti), che possono esprimere una specifica capacità protettiva. Sulla scorta di questo principio, la Cassazione ha ritenuto legittima la richiesta di risarcimento dei danni formulata da un operatore ecologico nei confronti di una società di raccolta e smaltimento rifiuti, per non avere quest'ultima provveduto al lavaggio periodico delle divise indossate dal dipendente per l'adempimento della prestazione lavorativa.

La Cassazione richiama le disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi delle quali costituisce Dpi qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggerlo contro rischi suscettibili di minacciare la sua sicurezza e salute, nonché ogni complemento e accessorio ad esso funzionale, e ne offre una lettura estensiva. In questo senso, anche gli indumenti e gli accessori, benché non qualificati dal datore come tali, sono da considerare dispositivi di protezione individuale se, in concreto, assolvono al compito di

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proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti.

È, pertanto, inadempiente il datore di lavoro che non si fa carico del lavaggio periodico delle uniformi indossate dall'operatore ecologico, in quanto i dispositivi di protezione devono non solo essere consegnati in condizione idonea al loro corretto utilizzo, ma anche mantenuti in tale stato per tutto il rapporto di lavoro.

L'onere posto a carico del lavoratore di provvedere personalmente al lavaggio delle uniformi, aggiunge la Cassazione, espone il dipendente ed i familiari agli agenti patogeni che, a causa della raccolta dei rifiuti, possono essere veicolati dagli indumenti e, anche sotto tale profilo, il datore risulta inadempiente.

Non basta, dunque, consegnare ai dipendenti le divise e le uniformi di lavoro, perché se esse hanno (benchè non prevista dai documenti aziendali) una funzione protettiva, è il datore a doversi fare carico del lavaggio.