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Incentivi under 35

Sgravi contributivi per le assunzioni anche nel 2020

Il disegno di legge di Bilancio 2020, con riferimento all’ assunzione di giovani under 35, prevede che l’esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro operi per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. Questo intervento, in particolare, mette la parola fine alle sovrapposizioni tra agevolazioni intercorse negli ultimi anni, facendo chiarezza sulle regole applicative. Qualche problema di cumulabilità rimane, tuttavia, in merito ai datori di lavoro che avessero richiesto ed eventualmente fruito per i lavoratori under 35 dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Nessun problema, invece, per coloro che avessero richiesto ed eventualmente fruito dell’incentivo NEET.

Di seguito analizziamole nel dettaglio le novità in arrivo per gli incentivo destinato ai giovani con meno di 35 anni.


Giovani under 35

Per i giovani under 35 finalmente si chiude la discutibile situazione di stallo dell’incentivo introdotto dall'articolo l-bis, del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2018. 

Come si ricorderà, tale incentivo aveva lo scopo di sopperire alla fine del regime transitorio per i giovani con età da 30 a meno di 35 che fino al 2018 erano destinatari dall’ incentivo strutturale introdotto dall’ articolo 1, commi 100 e seguenti della l. n. 205/2017 (dal 2019 riguarda solo gli under 30). 

In particolare, con la fine del regime transitorio previsto dal comma 102 dell’ultimo riferimento normativo citato, il decreto Dignità aveva introdotto per i giovani con meno di 35 anni di età, e limitatamente al biennio 2019/2020, un incentivo pressoché analogo a quello della l. n. 205/2017 seppure disciplinato autonomamente.

Tuttavia, l’agevolazione non era immediatamente applicabile in quanto era necessario un decreto attuativo entro 60 giorni dall’ entrata in vigore della legge di conversione n. 96/2018.

Tale decreto non è mai stato adottato nonostante il termine previsto fosse il 10 ottobre 2018.

Il disegno di legge di Bilancio 2020 sopperisce dunque a tale carenza nella maniera più semplice che poteva essere prevista sin dalla scadenza del periodo transitorio.

Per l’appunto interviene sul citato art. 1, comma 102 della l. n. 205/2017 prevedendo che operi per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.

Di conseguenza, prevede l’abrogazione dei commi da 1 a 3 dell'articolo l-bis, del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 96/2018. 

In definitiva, dunque, le assunzioni di giovani under 35 effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 consentiranno il diritto all'incentivo strutturale previsto dall'art. 1, commi 100 e seguenti della l. n. 205/2017.


Incentivo strutturale

Ricordiamo che l’incentivo destinato ora anche ai giovani under 35, seppure fino al 2020, consiste nell'esonero parziale in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro, con esclusione dei premi assicurativi INAIL, entro il limite massimo di 3 mila euro annui e si applica nel caso di assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni di rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato. 

La durata dell’agevolazione è di 36 mesi dalla data assunzione o trasformazione.

Il massimale di 3 mila euro annui va però riparametrato ed applicato su base mensile, questo significa che l’importo effettivamente utilizzabile è di 250 euro mensili, senza possibilità di recuperare nei mesi successivi l’eventuale importo rimasto inutilizzato nel mese di competenza.

Nel caso di contratto a tempo parziale il massimale va riproporzionato sulla base dell’orario del contratto individuale rispetto a quello normale previsto a tempo pieno dal contratto collettivo di lavoro.

L’incentivo può essere fruito esclusivamente dai datori di lavoro privato ed oltre al requisito anagrafico, è necessario che il lavoratore non abbia avuto in precedenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro.

Non sono tuttavia ostativi gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in un ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L’incentivo spetta anche nel caso di assunzione di un lavoratore già assunto con l’incentivo strutturale da parte di altri datori di lavoro qualora l’incentivo non fosse stato utilizzato complessivamente per 36 mesi. In tale ipotesi, la quota residua di incentivo potrà essere utilizzata dagli altri datori di lavoro privati che procedono all'assunzione indipendentemente dall'età del lavoratore.


Cumulo dell’incentivo

Tornando al disegno di legge di Bilancio 2020, come si può notare, l’intervento legislativo opera in forma retroattiva in quanto consentirà ai datori di lavoro che avessero già effettuato assunzioni dal 1° gennaio 2019 di recuperare gli incentivi eventualmente spettanti.

Qualche problema però potrebbe generarsi per quei datori di lavoro che avessero richiesto ed eventualmente fruito per tali lavoratori dell’Incentivo Occupazione Sviluppo Sud (IOSS).

Ricordiamo, infatti, che l’art.8 del D.D. ANPAL n. 178/2019 prevede che l’incentivo per le assunzioni al Sud è cumulabile esclusivamente con l’incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1 bis del D.L. n. 87/2018, con quello previsto dall’ art. 8 del D.L. n. 4/2019 relativo all’ assunzione di giovani che fruiscono del reddito di cittadinanza e con eventuali incentivi regionali.

Non è invece cumulabile con l’incentivo strutturale previsto dall'art. 1, comma 100 e seguenti della l. n. 205/2017.

E’ evidente che se la norma rimane così come attualmente prevista, l’utilizzo dell’incentivo IOSS comprometterebbe la possibilità ai datori di lavoro di poter fruire del più consistente incentivo strutturale.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’incentivo IOSS prevede l’esonero totale annuale dei contributi previdenziali con esclusione dei premi INAIL, mentre l’incentivo strutturale, pur prevedendo l’esonero parziale del 50%, ha però una durata triennale.

Va tuttavia rilevato che il DDL di Bilancio 2020 prevede una modifica anche all'articolo 1, comma 247, della l. n. 145/2018 relativa proprio al finanziamento dell’incentivo occupazione Sud.

La modifica, coerentemente con l’abrogazione dell’articolo 1-bis del D.L. n. 87/2018, prevede il cumulo con l'esonero contributivo di cui all'articolo l, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge della l. n. 205/2017.

A questo punto occorrerà comprendere se tale modifica opererà esclusivamente con gli incentivi per il Sud del 2020 per i quali dovrà essere approvato un apposito provvedimento dell’ANPAL, ovvero se si intende trovare una soluzione legislativa che possa consentire il cumulo anche per il 2019.

Nessun problema invece per coloro che avessero richiesto ed eventualmente fruito dell’incentivo NEET previsto in caso di assunzione di giovani iscritti al programma garanzia giovani.

Il D.D. ANPAL n. 581 del 28 dicembre 2018, infatti, ha prorogato per il 2019 le disposizioni previste per il 2018 dai D.D. n. 3 e 83/2018 che invece consentono espressamente il cumulo con l’incentivo strutturale previsto dall'art. 1, comma 100 e seguenti della l. n. 205/2017.