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Appalti privati

CONTENUTO E LIMITI DELL'OBBLIGO SOLIDALE

APPALTI PRIVATI

CONTENUTO E LIMITI DELL'OBBLIGO SOLIDALE

Nei rapporti tra soggetti privati che stipulano un contratto di appalto di opere o servizi la legge garantisce ai lavoratori addetti il pagamento della retribuzione e il versamento degli oneri sociali.

In base alle più recenti modifiche normative nonché agli interventi della giurisprudenza costituzionale, l'attuale art. 29 del D.Lgs. 276/2003 , stabilisce che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

Dopo l'intervento della legge n. 49/2017 è stata abolita la facoltà di deroga ai predetti principi da parte della contrattazione collettiva.

L'obbligo solidale riguarda gli appalti di opere e servizi. L'attività non è solo la realizzazione di una determinata opera o di un manufatto ma anche il compimento di un determinato servizio. Occorre tenere presente che non tutti i contratti che realizzano un bene o un servizio integrano un contratto di appalto.

La norma è diretta a tutelare i lavoratori per i quali gli obblighi previdenziali e assicurativi sono prevalentemente assolti dal datore di lavoro/committente, conseguentemente per lavoratori con contratto di lavoro autonomo devono intendersi prevalentemente i collaboratori coordinati e continuativi e non anche i lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all'assolvimento dei relativi oneri (Min. lav., circ. n. 35/2013 ).

crediti vantati dal lavoratore coperti dalla responsabilità solidale sono i trattamenti retributivi (da intendersi di natura strettamente retributiva; v. Cass. n. 10354/2016 , che ha escluso buoni pasto e indennità sostitutiva ferie; v. Cass. n. 17725/2017 , che ha escluso l'indennità sostitutiva preavviso), i compensi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto nonché i contributi previdenziali/assistenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto (così da ultimo, Cass. n. 444/2019 ).

Non rientrano nell'obbligo solidale le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Dal punto di vista fiscale l'art. 28, D.Lgs. n. 175/2014 , in materia di responsabilità solidale, integrando l'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, ha precisato che: "Il committente che ha eseguito il pagamento, in forza della responsabilità solidale è tenuto, se previsto, ad assolvere agli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del D.P.R. n. 600/1973, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali". Risulta invece abolita la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori (prevista dalla legge n. 223/2006, art. 35, cc. 28, 28-bis e 28-ter, cd. legge Bersani) per quanto riguarda il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario stesso in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.


OBBLIGHI DOCUMENTALI, ISPEZIONI E SANZIONI

Le clausole di quasi tutti i contratti di appalto e subappalto sono congegnate in modo da contenere le modalità e i criteri di controllo da parte del committente/appaltatore del rispetto da parte dell'esecutore i lavori degli obblighi retributivi, contributi e assicurativi. L'Appaltatore infatti dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale assicurativa contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti, impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti dei lavoratori al Committente al momento della consegna dei lavori.

L'Appaltatore si impegna inoltre a consegnare al Committente:

• il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

• il DURC;

• tutti gli altri documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

Nei casi di solidarietà nell'obbligazione contributiva, l'ispettore dovrà provvedere a comunicare all'obbligato in solido il verbale di accertamento già notificato all'obbligato principale, verbale che riporterà esclusivamente l'esposizione dettagliata dei fatti presupposto dell'addebito, compreso l'elenco dei lavoratori ed i periodi di lavoro per ciascuno di essi ed riferimenti di legge da cui deriva il vincolo solidale.

Il verbale ispettivo, strutturato in modo da evidenziare, distintamente per ciascuno degli obbligati solidali, l'importo della contribuzione dovuta e delle somme aggiuntive, dovrà essere congruamente motivato, ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 124/2004 , in rapporto alle specificità proprie delle diverse fattispecie normativamente previste.

Sia il verbale ispettivo indirizzato all'obbligato principale sia i documenti comunicati agli obbligati solidali avranno un unico NIU (numero identificativo unico), uguale a quello assegnato al verbale ispettivo dell'obbligato principale, ma distinti numeri di protocollo.

In caso di pseudo appalto cioè di un appalto privo dei requisiti di genuinità previsti dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 , il lavoratore può agire in giudizio per chiedere la costituzione diretta del rapporto col committente/utilizzatore.


Per maggiori informazioni contattare in studio, 081- 19524800.