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Premio aziendale: l'agenzia delle entrate risponde

Sulla questione della tassazione sui premi aziendali l’Agenzia delle Entrate con risposta all’appello 130/2018 ribadisce che, perché possa essere applicata la tassazione del 10% sui premi di risultato, è indispensabile che nel periodo congruo considerato, sia avvenuto l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale (approfondimenti in circolari 28/E/2016, 5/E/2018 e 78/E/2018). Non rileva invece il fatto che tale incrementalità sia o meno prevista nella struttura del premio e delle eventuali quote che lo compongono.
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate viene preso in considerazione il caso di un accordo con validità triennale (2017-2019) che riconosce l’erogazione di un premio non inferiore a 800 euro lordi al raggiungimento di obiettivi predeterminati per ognuno dei quattro parametri ossia dall’efficienza aziendale, dallo scarto complessivo, dal fatturato dell’azienda e dall’assenteismo individuale.

Secondo l'Agenzia il premio risulterà agevolabile fiscalmente solo se, al termine del periodo congruo di maturazione del premio, si sia verificato «un incremento di produttività, redditività» nel senso che «il risultato conseguito dall'azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo stesso», mentre l’azienda interpellante riterrebbe che sussistano i presupposti per la detassazione in forza del raggiungimento degli obiettivi proposti nell’accordo, in quanto comunque l’entità del premio è variabile in funzione del livello del singolo obiettivo. Dato che i risultati dell’azienda evidenziano solo la variabilità e gradualità del premio ma non l’incrementalità dei risultati raggiunti, per l’Agenzia delle Entrate questo non è sufficiente perché il premio erogato possa usufruire del regime fiscale agevolato.
Tuttavia, riprendendo l'impostazione già fornita con la risoluzione 78/E, e nel presupposto che i singoli obiettivi considerati nell'accordo non siano tra loro alternativi – a tale proposito preme sottolineare che la “non alternatività” degli obiettivi, sulla base di quanto indicato nel paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018 dovrebbe essere espressamente indicata nell'accordo, l'Agenzia puntualizza un ulteriore elemento. Qualora infatti al termine del periodo congruo la misurazione di ogni singolo obiettivo risulti incrementale rispetto al valore consuntivato per quel medesimo obiettivo nel periodo immediatamente precedente, la singola parte di premio di risultato riferito a tale parametro potrà godere del regime fiscale agevolato.