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Legge di Bilancio 2019

Ammortizzatori Sociali

L’attenzione sugli ammortizzatori sociali è presente anche nella legge di bilancio 2019, anche se con disposizioni di sostegno al reddito sparse un po’ nell’ordinamento e in termini transitori per sostenere aziende e lavoratori di vaste aree del territorio italiano. 

2018

Con la legge di bilancio del 2018 e alcuni provvedimenti presi alla fine del 2018, il legislatore ha varato una serie di misure di sostegno al reddito di carattere transitorio e in deroga alla regolamentazione degli strumenti della CIGS classica, a supporto di molte aziende di rilevanza strategica territoriale che hanno visto il prorogarsi delle condizioni di criticità, si pensi ai 138 tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo Economico. 

Una di queste misure intraprese dalla legge del 2018 introduceva una particolare proroga della CIGS per il completamento dei programmi intrapresi, in deroga alla durata massima prevista nel quinquennio mobile ai periodi massimi  d’intervento di cui agli artt. 4 e 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 148/2015, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per le aziende con più di 100 dipendenti.

Successivamente modificata con l’articolo 25 del D.L.  n. 119/2018 ha esteso il provvedimento anche alle aziende con meno di 100 dipendenti allargandolo anche alla causale del contratto di solidarietà.

Quest’ultimo articolo ha introdotto anche dei provvedimenti di sostegno al reddito per i lavoratori già espulsi dal ciclo produttivo in particolari aree del Paese.

Da prendere in considerazione anche l’articolo 44 del D.L. 28 settembre 2018 n.19, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, con il quale tra le altre cose è stata introdotta dal 28 settembre 20185 fino alla fine del 2020, fino a risorse disponibili, una specifica ipotesi di crisi aziendale che ha stabilito un periodo di deroga per la CIGS alla durata massima complessiva, per le aziende in procedura concorsuale, che abbiano cessato o stiano cessando la propria produzione.

Da ricordare che il 23 settembre del 2018 è scaduto il primo triennio dall’entrata in vigore del D. Lgs. n.148 che recava Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in circostanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n.183, che in assenza di ulteriori provvedimenti, per molte imprese sarebbe scaduto il termine per usufruire di sostegni al reddito con la possibilità di cessazioni economiche ancora potenzialmente strategiche. 

2019

In questo quadro generale viene alla luce la legge 30 dicembre 2018 n.145, in vigore dal 1 gennaio 2019, che reca disposizioni per lavoratori già espulsi o a rischio di espulsione dai cicli produttivi. Con l’articolo 1, comma 248, si prolunga la copertura con ammortizzatori sociali anche per l’anno 2019, con limite di spesa di 35 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. È così stata prorogata anche  per il 2019 la CIGS degli impiegati ILVA. 

Sempre l’articolo 1 commi 251- 253 viene concesso il trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che abbiano cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 senza avere diritto all’indennità NASpI. 

Questo provvedimento è subordinato all’applicazione per tali soggetti di misure di politica attiva, da individuare in un apposito piano regionale che deve essere comunicato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali oltre che all’ ANPAL.

A valere per il 2018, l’art. 1, comma 139, della Legge di Bilancio per tale esercizio finanziario, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa, riconosciute alla date 8 ottobre 2016 – ai sensi dell’art. 27 del D.L. n.83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012 – aveva previsto che le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 – come ripartite tra regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.1 del 12 dicembre 2016 e n.12 del 5 aprile 2017 – potessero essere destinate dalle regioni ai fini della proroga della CIGS e della mobilità in deroga. Integrando l’articolo 1, comma 139, della legge n.205/2017, l’art. 1, comma 254 della legge n. 145/2018 ha previsto che la regione Lazio possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro nell’anno 2018, per un massimo di dodici mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. L’onere finanziario che ne deriva è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n.185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009.

Sulla scorta di quanto già avvenuto per il 2018 per effetto dell’art. 1, comma 139, della legge n. 205/2017, l’art. 1, comma 282 della legge di Stabilità per il 2019 prevede che al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti, le restanti risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015, a cui si aggiungono quelle stabilite per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nella regione Sardegna dall’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 44/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n.83/2018, oltre a 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n.185/2008, siano ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e da esse destinate nell’anno 2019 ai fini della proroga di CIGS e mobilità in deroga.