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Ammortizzatori sociali

Lo studio ha istituito un servizio dedicato per i professionisti, a cui la legge consente particolari agevolazioni, interpretando la semplificazione contabile e fiscale ispiratrice del regime forfettario.
Il comportamento del contribuente forfettario ai fini IVA viene disciplinato nella legge 190/2014 all’articolo 1 dai commi 58 a 63.
La normativa in questione riprende sostanzialmente ciò che era disposto per il precedente regime dei minimi e avvantaggia di molto i contribuenti riguardo tutti gli adempimenti IVA infra annuali.
I forfettari sono esonerati dagli studi di settore, dal tenere le scritture contabili ai fini IVA e dalla liquidazione periodica dell’imposta che si traduce in una semplificazione sostanziale dell’utilizzo della vostra partita IVA nella quotidianità e l’esonero dalla trasmissione dello “spesometro trimestrale”.
A fronte degli esoneri però, il comma 59 dell’art.1, legge n.109/2014 elenca gli obblighi che i contribuenti forfettari devono osservare ai fini IVA. Questi sono:

  • numerare e conservare le fatture di acquisto e le bolle doganali e relativi documenti;
  • certificare i corrispettivi. Se è emessa fattura ai sensi dell’21, D.P.R: n. 633/1972, in luogo dell’ammontare dell’imposta dev’essere indicato che l’operazione è effettuata da soggetti che applicano il regime agevolato;
  • per gli acquisti con reverse charge (inclusi gli acquisti intracomunitari e di servizi all’estero), i contribuenti sono tenuti a integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e di versare tale imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di fatturazione delle operazioni anzidette;
  • effettuare la rettifica della detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19-bis2, D.P.R: n.633/1972 nella dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente a quello dal quale trova applicazione il regime forfetario;
  • manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari.

Riguardo le fatture, le ricevute e gli altri documenti giustificativi delle spese, questi vanno conservati:

  • per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo in ciascun periodo d’imposta;
  • per la verifica dell’ammontare degli investimenti in beni strumentali alla fine di ciascun anno;
  • per esigenze più generali di controllo e verifica.

In ogni caso, per i predetti documenti non esiste l’obbligo di registrazione, nemmeno nell’ipotesi in cui il soggetto sia tenuto al versamento dell’IVA.